La comunicazione dei dati del conducente è la scadenza più facile da mancare di tutte quelle che riguardano un veicolo aziendale. Non perché sia complicata — si esaurisce in un modulo — ma perché ha tre caratteristiche che la rendono invisibile ai sistemi con cui le aziende gestiscono le altre.
Non è ricorrente: non c’è un anniversario da segnare. Non è programmabile: parte quando arriva una busta, in un giorno che nessuno ha scelto. E non somiglia a una scadenza: arriva sotto forma di multa, viene archiviata come una multa, e il termine che porta con sé passa inosservato finché non è passato.
Il termine, contato bene
Sessanta giorni. Il punto è da quando.
Decorrono dalla data di notifica del verbale di contestazione, non dalla data dell’infrazione. Fra il passaggio sotto l’autovelox e la notifica possono passare mesi — la notifica ha termini suoi — e chi conta dal primo dei due momenti si dà un margine che non esiste.
L’obbligo nasce dall’articolo 126-bis, comma 2 del Codice della Strada, e scatta a due condizioni congiunte: la violazione comporta decurtazione di punti e non è stata contestata immediatamente. Un divieto di sosta notificato per posta non attiva l’obbligo; un eccesso di velocità rilevato da un autovelox sì.
La data che conta, quindi, non è sul verbale come «data dell’infrazione»: è la data dell’avviso di ricevimento o della ricevuta di consegna PEC. È quella da registrare il giorno stesso in cui la busta viene aperta.
Come si risponde
Non esiste un canale unico nazionale, ed è la ragione per cui la domanda «come si fa» ha una risposta che sembra evasiva ma è l’unica corretta: come dice il verbale.
Polizia Locale, Polizia Stradale, Carabinieri e Prefetture usano procedure proprie, e negli ultimi anni molti comuni hanno aperto portali online dedicati. Il verbale ricevuto contiene sempre il modulo o l’indicazione del modulo, l’indirizzo a cui inviarlo e il canale ammesso — tipicamente uno fra:
- il portale online dell’ente accertatore,
- la PEC dell’ufficio indicato,
- la raccomandata A/R, che resta il canale che vale sempre.
Qualunque sia il canale, la prova dell’invio va conservata. In un contenzioso sull’omessa comunicazione, l’oggetto del contendere non è quasi mai se l’azienda sapesse chi guidava: è se abbia risposto e quando.
Cosa serve avere pronto
La comunicazione richiede:
| Dato | Perché serve |
|---|---|
| Dati anagrafici del conducente | Per rinotificargli il verbale |
| Numero della patente | Per procedere alla decurtazione dei punti |
| Ente di rilascio e data | Per identificare univocamente il documento |
| Estremi del verbale | Per collegare la risposta al procedimento |
La riga che manda fuori tempo massimo è la seconda. Gli estremi della patente di ogni persona autorizzata a guidare un mezzo aziendale sono un dato che o è stato raccolto prima, in tempo di pace, o va rincorso mentre il termine scorre — chiedendolo a una persona che magari è in ferie, o che nel frattempo ha lasciato l’azienda.
Raccoglierli all’assegnazione del veicolo costa cinque minuti. Raccoglierli a termine aperto costa il rischio di 291 euro nel caso migliore.
Noleggio e leasing: due catene diverse
È il punto in cui le aziende con flotta mista si perdono, perché i due contratti si comportano in modo opposto.
Noleggio a lungo termine. Il veicolo è intestato alla società di noleggio, quindi il verbale arriva a lei. La società di noleggio comunica all’organo accertatore i dati dell’azienda locataria. L’organo accertatore notifica allora all’azienda — e da quella seconda notifica parte un nuovo termine di sessanta giorni entro cui l’azienda deve indicare la persona che guidava. Il passaggio intermedio consuma tempo di calendario ma non consuma il termine: quello riparte. Molte società di noleggio addebitano inoltre una spesa di gestione pratica per ogni verbale trattato.
Leasing. L’utilizzatore in locazione finanziaria è già obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 del Codice della Strada. Non c’è passaggio intermedio: il verbale arriva direttamente all’azienda, e il termine parte da lì.
La conseguenza pratica è che su una flotta mista lo stesso identico evento — un autovelox — genera due tempistiche diverse a seconda del contratto del mezzo. Tenerle a mente entrambe è possibile; tenerle a mente su trenta veicoli non lo è.
Quando il conducente non si riesce a identificare
Succede, e la risposta giusta non è il silenzio.
Rispondere sempre, entro il termine, motivando in modo documentato. Una risposta che espone una ragione concreta è una posizione che si può difendere; l’assenza di risposta è un’omissione e basta.
Va però detto senza ammorbidirlo: «non ricordiamo chi guidava» non funziona. L’orientamento consolidato della Cassazione pone a carico del proprietario un dovere di diligenza nel sapere, e nel conservare memoria di, chi utilizza i suoi veicoli. L’impossibilità di identificare il conducente è considerata giustificato motivo solo se il proprietario dimostra di aver adottato le misure necessarie a tenerne il controllo, e di essersi trovato di fronte a un impedimento oggettivo.
Detto in termini operativi: il registro delle assegnazioni non serve a rispondere. Serve a poter dimostrare di essere nella posizione di rispondere.
Chi risponde della multa, chi perde i punti e come si distribuisce la responsabilità fra azienda e dipendente è il tema della guida su chi paga la multa presa con l’auto aziendale.
Trattarla come una scadenza
Tutto quanto sopra si riduce a un gesto solo, il giorno in cui la busta arriva: registrare la data di notifica e la data di termine, sul veicolo a cui si riferisce, accanto a revisione, assicurazione e bollo.
Non perché sia della stessa natura — le altre sono ricorrenti e questa no — ma perché è l’unico posto in cui qualcuno andrà a guardare. Una multa archiviata fra le multe è una multa che scade insieme alle altre carte; una multa registrata come scadenza del veicolo ha una data che avvisa.
Le scadenze ricorrenti di un mezzo aziendale, con la regola di calcolo di ciascuna, sono nel quadro completo. Quella che salta più spesso, e che porta con sé il fermo, è la revisione.
Nota
Termini, importi e riferimenti normativi di questa pagina sono verificati al 31 agosto 2026 sull’articolo 126-bis del Codice della Strada nel testo pubblicato da ACI. Le procedure di comunicazione variano per ente accertatore: la fonte da seguire è sempre il verbale ricevuto. I riferimenti giurisprudenziali descrivono orientamenti, non regole automatiche, e questa guida non sostituisce una consulenza legale.
Domande frequenti
Da quando decorrono i 60 giorni per comunicare i dati del conducente?
Dalla data di notifica del verbale di contestazione, non dalla data dell’infrazione. Fra i due momenti possono passare mesi: chi conta dal giorno del passaggio sotto l’autovelox si attribuisce un margine che non ha, e in genere se ne accorge quando è già scaduto.
Come si comunica chi era alla guida?
Con il modulo indicato nel verbale stesso, inviato all’organo accertatore attraverso il canale che il verbale prescrive: portale online dell’ente, PEC o raccomandata A/R. Non esiste un canale unico nazionale — Polizia Locale, Polizia Stradale e Prefetture usano procedure proprie, e la fonte da seguire è sempre il verbale ricevuto.
Quali dati bisogna fornire?
I dati anagrafici del conducente e gli estremi della sua patente: numero, ente di rilascio e data. Servono a permettere all’organo accertatore di rinotificare il verbale alla persona e di procedere alla decurtazione dei punti. Una comunicazione senza i dati della patente in genere non è considerata adempimento.
Cosa succede se non si risponde entro 60 giorni?
Scatta una sanzione autonoma da 291 a 1.166 euro (art. 126-bis, comma 2 del Codice della Strada), che si somma alla multa originaria e resta a carico dell’azienda. Non sostituisce la multa: si aggiunge.
Come funziona con i veicoli a noleggio o in leasing?
Con il noleggio la catena ha un passaggio in più: il verbale arriva alla società di noleggio, che comunica i dati dell’azienda locataria. L’organo accertatore notifica allora all’azienda, e da quella notifica parte un nuovo termine di sessanta giorni entro cui l’azienda deve indicare il conducente. Con il leasing l’utilizzatore è già obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 e il passaggio intermedio non c’è.
Cosa si fa se il conducente non si riesce a identificare?
Va risposto lo stesso, entro il termine, esponendo il motivo in modo documentato: una risposta motivata è una posizione difendibile, il silenzio non lo è mai. Va però detto chiaramente che «non ricordiamo chi guidava» non è considerato un giustificato motivo — sul proprietario grava un dovere di diligenza nel sapere chi usa i suoi veicoli.