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Multa con auto aziendale: chi paga e cosa deve fare l’azienda

Tre regole governano ogni multa presa con un mezzo aziendale, e conviene averle chiare tutte e tre perché operano su piani diversi.

  1. Il verbale arriva all’azienda, perché è l’azienda a essere intestataria del veicolo.
  2. I punti li perde il conducente, perché una società non ha una patente.
  3. Fra le due cose sta un obbligo con una scadenza: comunicare chi guidava, entro sessanta giorni. Chi lo manca paga una seconda sanzione, da 291 a 1.166 euro.

È la terza a fare i danni, ed è quella di cui in azienda si parla di meno.

A chi arriva il verbale, e perché

Quando l’infrazione non è contestata immediatamente — il caso normale con autovelox, ZTL e semafori — l’organo accertatore non sa chi fosse alla guida. Sa solo la targa. Quindi notifica il verbale a chi risulta intestatario: l’azienda, o la società di noleggio se il mezzo è a noleggio a lungo termine.

L’articolo 196 del Codice della Strada stabilisce che il proprietario del veicolo risponde in solido con l’autore della violazione del pagamento della sanzione pecuniaria, «se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà». In solido significa che l’amministrazione può chiedere l’intero importo all’azienda, senza dover prima individuare o escutere il dipendente.

La stessa regola vale, con le stesse conseguenze, per l’usufruttuario, per l’acquirente con patto di riservato dominio e per l’utilizzatore in locazione finanziaria — cioè per i mezzi in leasing, che sull’obbligo non fanno alcuna differenza.

«Contro la sua volontà» è una porta stretta: copre il furto del veicolo, non il dipendente che ha usato il furgone aziendale per un tragitto non autorizzato.

L’obbligo che ha una scadenza

Qui entra l’articolo 126-bis, comma 2. Se la violazione comporta la decurtazione di punti e non è stata contestata immediatamente, il proprietario del veicolo — o il legale rappresentante, se il veicolo è di una persona giuridica — deve fornire all’organo di polizia i dati personali e della patente del conducente entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale.

Due dettagli su cui si sbaglia spesso:

  • I sessanta giorni decorrono dalla notifica, non dalla data dell’infrazione. Fra le due può passare parecchio tempo, e chi conta dal giorno del passaggio sotto l’autovelox si dà un margine che non ha.
  • L’obbligo scatta per le violazioni che comportano decurtazione di punti. Un divieto di sosta non lo attiva; un eccesso di velocità sì.

Il termine è, a tutti gli effetti, una scadenza amministrativa del veicolo come la revisione o il bollo — con la differenza che non è ricorrente e non si può programmare: parte quando arriva una busta. È il motivo per cui la gestisce male anche chi tiene bene tutto il resto.

Come si adempie in concreto, cosa serve e cosa fare quando il conducente non si riesce a identificare è il tema della guida sulla comunicazione dei dati del conducente.

Cosa succede se l’azienda non risponde

L’omessa comunicazione non è un aggravamento della multa originaria: è un illecito autonomo, con una sua sanzione da 291 a 1.166 euro.

Le conseguenze pratiche di questa autonomia sono tre, e sono tutte controintuitive:

  • Si somma. L’azienda paga la multa originaria e questa.
  • Non si ribalta sul dipendente. La violazione l’ha commessa l’azienda, non chi guidava: è l’azienda che non ha comunicato.
  • Non tocca i punti di nessuno. Al proprietario che omette non viene decurtato nulla — non avendo l’organo accertatore un conducente da sanzionare, il risultato paradossale è che i punti non li perde nessuno. Ed è precisamente il buco che la norma punisce con un importo così alto.

L’orientamento della Cassazione su questo punto è severo in un modo che vale la pena conoscere: sul proprietario grava un dovere di diligenza nel sapere, e nel conservare memoria di, chi utilizza i suoi veicoli. Dichiarare di non ricordare non costituisce quel «giustificato e documentato motivo» che la norma richiede per escludere la sanzione. Per un’azienda con dieci mezzi e venti persone che li guidano, questo si traduce in un obbligo organizzativo preciso: sapere sempre, a posteriori, chi aveva quale targa in quale giorno.

Sul fronte opposto, la giurisprudenza recente ha riconosciuto come giustificato motivo l’aver proposto ricorso contro il verbale presupposto e averlo comunicato all’autorità: se il verbale che genera l’obbligo è contestato, l’obbligo non può considerarsi violato in pendenza del giudizio. È un terreno in movimento, e vale la verifica con un legale nel caso concreto.

Il registro delle assegnazioni

Da tutto quanto sopra discende una conseguenza operativa sola, e non è un software: è un dato.

Serve poter rispondere, per qualunque data passata, alla domanda «chi guidava questa targa». Non approssimativamente e non a memoria — con una data, un nome e gli estremi della patente, in una forma che si possa allegare a una comunicazione ufficiale.

Su due veicoli assegnati fissi a due persone questo è banale. Diventa un problema quando i mezzi sono in condivisione, quando c’è un pool che chiunque può prendere, o quando fra l’infrazione e la notifica sono passati sei mesi e la persona che guidava nel frattempo ha cambiato reparto.

Le tre cose che rendono la risposta possibile:

  1. Un’assegnazione datata per ogni mezzo, non solo l’assegnazione corrente. Sapere chi ha il furgone oggi non serve a rispondere su marzo.
  2. Gli estremi della patente già raccolti, perché la comunicazione li richiede e cercarli a sessanta giorni dalla notifica è come cercarli mai.
  3. La notifica trattata come una scadenza, con una data di arrivo registrata e un termine che scade — non come una busta da smaltire.

Le altre scadenze del veicolo, quelle ricorrenti, sono nel quadro completo degli adempimenti di un mezzo aziendale.

Nota

Importi e riferimenti normativi di questa pagina sono verificati al 31 agosto 2026 sugli articoli 126-bis e 196 del Codice della Strada nel testo pubblicato da ACI. Gli importi delle sanzioni amministrative sono soggetti ad aggiornamento periodico. I riferimenti giurisprudenziali descrivono orientamenti, non regole automatiche: per un caso concreto — in particolare sul rapporto fra azienda e dipendente — questa guida non sostituisce una consulenza legale o del lavoro.

Domande frequenti

Chi paga la multa presa con l’auto aziendale?

La sanzione pecuniaria grava in solido sull’azienda proprietaria del veicolo e sull’autore della violazione (art. 196 del Codice della Strada). Il verbale viene notificato all’azienda, che risponde del pagamento salvo provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Una volta identificato il conducente, il verbale gli viene rinotificato ed è lui a rispondere della decurtazione dei punti.

I punti della patente a chi vengono tolti?

Solo al conducente effettivo, mai all’azienda: una persona giuridica non ha una patente da decurtare. È esattamente questa la ragione per cui esiste l’obbligo di comunicare i dati di chi era alla guida.

Entro quanto tempo va comunicato chi guidava?

Entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale, non dalla data dell’infrazione. Lo prevede l’art. 126-bis, comma 2 del Codice della Strada, e il termine vale per le violazioni che comportano decurtazione di punti e non sono state contestate immediatamente.

Cosa succede se l’azienda non comunica i dati del conducente?

Scatta una seconda sanzione autonoma, da 291 a 1.166 euro, che si aggiunge alla multa originaria e non è ribaltabile sul dipendente. È un illecito a sé: non dipende da chi guidava, ma dall’omissione dell’azienda.

L’azienda può dire di non sapere chi guidava?

Non basta. L’orientamento consolidato della Cassazione pone a carico del proprietario un dovere di diligenza nel sapere e conservare memoria di chi utilizza i suoi veicoli: «non ricordo» non è un giustificato e documentato motivo. Su una flotta questo significa che il registro delle assegnazioni non è una comodità organizzativa, è ciò che rende dimostrabile la risposta.

Si può addebitare la multa al dipendente?

La responsabilità solidale riguarda il rapporto con la pubblica amministrazione, non quello di lavoro: fra azienda e dipendente valgono il contratto e la policy aziendale. Trattenere l’importo dalla busta paga in modo unilaterale è però terreno delicato, perché la retribuzione è tutelata e la compensazione non è automatica. Prima di adottare una prassi, va verificata con un consulente del lavoro.